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Statuto Sociale Mountain QRP Club

Articolo 1.  COSTITUZIONE 

 E’ costituita l’Associazione Mountain QRP Club “abbreviato MQC “ con proprio logo raffigurante un  geco su una montagna con sede in Via Fratelli Saugo n.1 in Thiene (VI)

Mountain QRP Club è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia;  a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale abitualmente corrispondente al luogo di residenza/domicilio del Presidente.

Articolo 2. SCOPI

L’associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.  Le cariche Sociali sono gratuite.

  • Il Mountain QRP Club (MQC) è un’associazione di radioamatori dedicata alla promozione e pratica del QRP (operazioni radio a bassa potenza) in ambienti naturali, specialmente in montagna. I valori fondamentali del club includono:
  • Passione per la Montagna e la Radio: Il club unisce l’amore per la natura e l’avventura con la passione per la radio, incoraggiando le attività radioamatoriali all’aperto.
  • Rispetto per l’Ambiente: Promuoviamo pratiche eco-sostenibili, minimizzando l’impatto ambientale e l’inquinamento “elettromagnetico” delle nostre attività e valorizzando il rispetto per la natura.
  • Condivisione della Conoscenza: Favoriamo la divulgazione delle conoscenze tecniche e operative tra i soci, incentivando lo scambio di esperienze e competenze.
  • Inclusività e Comunità: Sosteniamo un ambiente accogliente e inclusivo, aperto a tutti gli appassionati di radio, indipendentemente dal livello di esperienza.
  • Innovazione e Tradizione: Valorizziamo l’innovazione tecnologica mantenendo al contempo un legame con la tradizione radioamatoriale classica.

Articolo 2.  DURATA 

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3. ORGANI Dell’ASSOCIAZIONE

 Sono organi dell’Associazione:

  1. L’ASSEMBLEA dei SOCI;
  2. IL PRESIDENTE;
  3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  4. IL Collegio dei probiviri;

Articolo 4.  SOCI ( diritti e doveri )

 Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, purchè  maggiorenni, dotati di licenza e relativo nominativo,  gli SWL ).

Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Sono istituite due  categorie di Soci: Simpatizzanti, Ordinari.

I soci ordinari hanno il diritto di:

  • Partecipare alle assemblee dei Soci e hanno diritto di voto;
  • Eleggere gli organi sociali (diritto elettorato attivo ) ed essere eletti negli stessi ( diritto elettorato passivo );
  • Partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  1. I soci simpatizzanti hanno il diritto di:
    • Partecipare alle attività promosse dall’associazione.
  2. I soci ordinari hanno il dovere di:
    • Rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali
    • Adempiere a quanto richiesto dal regolamento interno nei termini previsti
  3. I soci simpatizzanti hanno il dovere di:
    • Rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali

Articolo 5. MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata. Chi intende essere ammesso come socio dovrà attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.  All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio simpatizzante. E’ data al C.D. la discrezionalità nell’accettazione della domanda.

Articolo 6. QUALITA’ di SOCIO ( ordinario e simpatizzante )

Un socio viene qualificato ordinario se è un socio simpatizzante ed ha almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Nel corso di un anno solare ha almeno fatto quattro attivazioni;
  1. Ha contribuito con almeno una pubblicazione   sulla rivista interna GEKO o su RadioRivista (ARI) nella Sezione dedicata al QRP o  su altre riviste ritenute dal consiglio direttivo adeguate.

 

Articolo 7. PERDITA DEI DIRITTI SOCIALI

I Soci ( ordinari o simpatizzanti ) cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

  1. decesso; 
  2. dimissioni volontarie; 
  3. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, su decisione del C.D. , appellabile al Collegio dei Probiviri che deciderà in ultima istanza. La delibera di espulsione verrà comunicata al diretto interessato.

Articolo 8. ASSEMLEA DEI SOCI. Ordinaria e Straordinaria.

  

  1.  L’Assemblea dei Soci ordinari è l’organo sovrano dell’associazione. 
  2. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

  1. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari, non oltre il 30 Aprile successivo alla chiusura dell’anno Sociale.
  2. L’Assemblea potrà svolgersi sempre in modalità “virtuale” attraverso l’utilizzo di piattaforme online che diano la possibilità di partecipare attivamente sia in audio che in video all’assemblea stessa. Il socio quindi deve farsi carico di avere la possibilità di collegarsi stabilmente via internet ed in ogni caso non potrà richiedere l’invalidazione dell’assemblea per qualsiasi motivo legato alla tecnologia utilizzata.
  3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto esclusivamente via email e con pubblicazione sul sito dell’associazione, contenente l’ordine del giorno, inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata. Sarà cura del C.D. pubblicare l’elenco dei Soci ordinari con diritto di voto e candidabili alle elezioni del  C.D.
  4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei SOCI ordinari presenti su:
    • Approvazione del rendiconto annuale e del bilancio economico;
    • Elezione del Consiglio Direttivo (ogni tre anni);
    • Elezione dei 2 Provibiri di nomina assembleare;
    • Modifiche allo statuto e del regolamento interno;

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti  all’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria , da ½ dei Soci  o  su proposta dei 2/3 i componenti il C.D.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche

quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. 

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini analoghi n conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto in caso di nomina di persone.

 Alla votazione  possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto ed è vietato il voto ai Soci minori di anni 18. E’ consentita la delega al voto nella misura massima di una deleghe scritta per Socio ordinario.

Articolo 9. IL PRESIDENTE 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, ne esercita le funzioni di fronte ai terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.  

Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l’elezione dell’Assemblea dei SOCI, convocata dal membro Anziano ( che ha ricevuto il maggior numero di voti ) entro 7 ( sette ) giorni dalla elezione del C.D.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci ( ordinaria e straordinaria ) conformemente alle disposizioni dello Statuto, il suo voto viene considerato determinante in caso di parità dei voti espressi all’interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il SEGRETARIO TESORIERE che avrà l’incarico di redigere i verbali delle Assemblee e di gestire le economie dell’Associazione, nelle modalità stabilite dallo Statuto, garantendo il principio di trasparenza degli atti amministrativi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

 Articolo 10.  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari.

In caso di dimissioni di un Consigliere, viene surrogato il primo dei Consiglieri non eletti, fino all’esaurirsi della lista dei Soci votati dall’Assemblea. A parità di voti viene cooptato il Consigliere più anziano ( riferito all’età anagrafica ).

Almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni del CD ai Soci ordinari verrà inviato il listato degli aderenti aventi diritto di voto con l’invito e le modalità per l’esercizio del diritto e le modalità per candidarsi al Consiglio Direttivo. I nomi ( nome , cognome, call )  dei Soci ordinari che hanno comunicato al collegio dei Probiviri  il proprio assenso scritto alla candidatura al CD , verranno pubblicati sul sito MQC. 

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

 Il Vice Presidente viene designato di diritto tra i membri del C.D. che hanno ricevuto il maggiore numero di voti dall’Assemblea. 

Il Presidente indica fiduciariamente tra i membri del C.D. il Segretario/Tesoriere che avrà il compito di redigere i verbali e di occuparsi della gestione economica dell’Associazione. Tale nomina può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l’anno e su convocazione del Presidente. Può essere convocato in via straordinaria anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo con un minimo di 2. Le deliberazioni del C.D. saranno valide se prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente l’Assemblea sarà determinante. 

Il Consiglio Direttivo delibera su:

Ammissione ed espulsione motivata dei soci;

Programmazione delle attività del Mountain QRP Club, e predisposizione dei Regolamenti di partecipazione ai Diplomi/Programmi;

Indicazione dei Manager referenti dei Diplomi e di specifiche attività;

Proposte di modifica dello Statuto Sociale, con il consenso di almeno 2/3 dei componenti del C.D., e portate all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Predisposizione della relazione economico/finanziaria  di fine anno e del bilancio;

Nomina con speciale menzione di membri onorari del Mountain QRP CLUB, che si sono distinti per la loro partecipazione alla vita sociale e che potranno partecipare al Consiglio del direttivo se invitati su particolari questioni ma senza diritto di voto, e che assumono comunque  di diritto la qualità di Soci ordinari. 

Ogni altra questione attinente la gestione dell’associazione;

Articolo 11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, di cui 2 di nomina dell’Assemblea dei Soci , eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo tra i Soci ordinari, in possesso dei diritti sociali e di indubbia moralità, e 1 eletto dal C.D. che ha la funzione di presiedere il Collegio e avrà diritto di voto decidente in caso di parità.

Il Collegio dei Probiviri  non ha potere di iniziativa ed interviene solo nei casi di interpello per  :

  • Controversie tra Soci e Consiglio Direttivo in merito alla decisione di espulsione;
  • Controversie interpretative  tra membri del C.D. ;
  • Ogni altra questione sottoposta al collegio da parte del Consiglio direttivo.

Il collegio decide “ex aequo et bono” motivando le decisioni che sono inappellabili.

Al Collegio dei Probiviri compete l’incarico  di sovraintendere alle operazioni di voto per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, la gestione e la chiamata  delle surroghe in CD,  la regolare convocazione dell’Assemblea dei Soci, nonché la gestione della  presentazione delle candidature, al CD.

Nelle more della costituzione del Collegio dei Probiviri ( fino alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria ) il C.D. , nomina il solo Presidente dei Probiviri  che si sostituirà nelle decisioni all’intero collegio.

Articolo 12. PATRIMONIO SOCIALE

 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote ed eventuali  contributi associativi dove decisi;
  2. proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; 

 A cura del Segretario la tenuta obbligatoria di un libro delle entrate e delle uscite e un libro degli inventari, di pubblico accesso ai Soci Ordinari. L’associazione può avvalersi di un conti correnti di corrispondenza con gli istituti di credito o di carte di credito per l’esercizio delle proprie attività.

I relativi movimenti devono essere messi a disposizione dei Soci Ordinari in occasione del rendiconto economico/finanziario annuale.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. 

Articolo 13. RELAZIONE DEL PRESIDENTE e RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO

 

Il rendiconto economico/finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Viene redatto dal Segretario/Tesoriere sotto la responsabilità del Presidente e sottoscritto dai membri del C.D., con le stesse modalità di ogni deliberazione.

Il rendiconto economico/finanziario  è pubblico ai Soci ordinari, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma8 lettera d- art.148 del TUIR), insieme ai movimenti relativi nei libri obbligatori ( libro entrate/uscite e libro inventari )

In occasione della presentazione del Rendiconto Economico il Presidente presenterà la RELAZIONE delle attività svolte, in piena autonomia e direttamente all’Assemblea.

Articolo 14  DISPOSIZIONI FINALI

 Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre al collegio dei Probiviri, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

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